Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Il diritto alle prestazioni ed i tempi d’attesa

Il Servizio Sanitario Nazionale ha tra i suoi principi fondamentali quello di tutelare la salute dei cittadini, garantendo l’accesso equo (in base al bisogno di salute) alle prestazioni efficaci. Come qualsiasi organizzazione deve agire nel rispetto delle risorse disponibili e questo vincolo è oggi in forte difficoltà a causa della crescente domanda di prestazioni da parte dei cittadini, situazione che si verifica in questi anni in tutti i paesi avanzati. 

Per cercare di gestire questa sempre maggiore domanda da parte dei cittadini, in diversi Paesi si sono adottati metodi per garantire che comunque vengano visti per primi i pazienti con problemi più seri, e ciò viene realizzato di solito usando le classi di priorità.

Cosa sono le classi di priorità

Sono uno strumento per differenziare il tempo di accesso alle prestazioni, regolandolo in base al rischio per la salute, lo stato di sofferenza ecc.. Da sempre, tutti i medici hanno analizzato i problemi dei loro pazienti per decidere quali dovevano essere visti e curati prima. Questo comportamento è oggi stato meglio standardizzato e viene utilizzato anche per regolare il tempo di attesa per le prestazioni sanitarie.
Questo approccio è applicato anche nel nostro Paese, e le nuove impegnative sono state predisposte a questo scopo. Nell’impegnativa sono riportate quattro possibili classi di priorità che il medico curante può assegnare alla richiesta, a seconda di quanto precoce deve essere, a suo avviso, l’esecuzione della prestazione. Le classi di priorità sono indicate con alcune lettere maiuscole:

CLASSI DI PRIORITÀ

INDICAZIONI

A entro 30 giorni

per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
C entro 90 giorni per i casi clinici che presentano dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
D entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
E senza attesa definita per i casi clinici che non causano alcun dolore disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere trattati almeno entro 12 mesi.

 

L’Azienda ULSS 3 effettua sistematicamente il monitoraggio dei tempi di attesa delle principali prestazioni specialistiche ambulatoriali, i cui risultati vengono messi a disposizione dei cittadini;

Per la consultazione, si invita ad accedere al seguente link: Tempi di attesa Ulss 3

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